Welfare-Previdenza nell’artista di strada
Gli interventi a tutela dei lavoratori dello spettacolo risalgono, anche se erogati in forma ridotta e frammentaria, a periodi molto lontani. Già nel 1821 fu istituita a Napoli, nel Regno delle due Sicilie, una Cassa delle pensioni e sovvenzioni a favore degli addetti ai “reali teatri”.
Le entrate della Cassa derivavano da contribuzioni versate dal personale, dai proventi delle multe ad essi inflitte, da sovvenzioni dello Stato e dall’incasso di due serate di beneficio del Real Teatro San Carlo. Le prestazioni erogate dalla Cassa consistevano in un trattamento di giubilazione (pensione) anche reversibile alle vedove dei dipendenti, in sovvenzioni una tantum alle famiglie dei dipendenti deceduti prima di aver maturato l’anzianità minima richiesta per l’accesso al trattamento di giubilazione, in sovvenzioni agli artisti divenuti inabili prima di avere maturato dieci anni di servizio e, infine, nell’assistenza medica gratuita.
In epoca successiva, quando già i principi della mutualità si andavano affermando in leggi e accordi collettivi, alcune particolari categorie di lavoratori dello spettacolo ottennero la costituzione di Casse mutue di malattia a livello provinciale, caratterizzate dalla volontarietà assicurativa e dalla contribuzione a totale carico degli iscritti.
Queste Casse ebbero però generalmente vita breve, a causa del ristretto numero di iscritti e dell’insufficienza delle contribuzioni.
Miglior sorte ebbero invece le Casse Mutue Provinciali di Malattia, costituite in quasi tutto il territorio nazionale, unificate poi nel 1932 con un accordo tra le Associazioni Sindacali corporative degli industriali e dei lavoratori dello spettacolo. Fu così costituita la Cassa Nazionale Assistenza e Previdenza degli Orchestrali, Bandisti, Corali e Tersicorei (Cassa O.B.C.T.) che, oltre alle prestazioni per malattia, erogava assegni mensili di invalidità e vecchiaia in favore degli iscritti i quali, per raggiungimento dell’età o per altre cause, fossero riconosciuti permanentemente inabili allo svolgimento della professione. Il finanziamento della gestione era assicurato dal trasferimento alla Cassa dei fondi delle disciolte Mutue Provinciali, nonché dalle contribuzioni paritetiche versate dai lavoratori e dai datori di lavoro. Queste ultime erano riscosse dalla S.I.A.E. e accreditate su libretti personali dei lavoratori direttamente dalla parte datoriale.
Il 30 novembre 1933 fu costituita, con finalità identiche a quella della Cassa O.B.C.T., la Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza degli artisti lirici, drammatici, dell’operetta, rivista e spettacoli viaggianti, così unificando le poche mutue costituite in precedenza tra gli stessi.
Un ulteriore passo in avanti sulla via della tutela assicurative nel mondo dello spettacolo fu compiuto il 18 maggio 1934 con la costituzione della Cassa Nazionale Malattie del personale addetto allo spettacolo (impiegati e operai); le prestazioni di invalidità e
vecchiaia venivano invece assicurate, per tali categorie di lavoratori, dal neonato INPS.
Con il contratto collettivo 28 agosto 1934 fu poi prevista la unificazione delle tre Casse e la costituzione della Cassa Nazionale di Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo (C.N.A.L.S.), cui furono attribuiti i fondi delle tre Casse disciolte. Tra gli scopi istituzionali fu confermato quello dell’assicurazione di invalidità e di vecchiaia che però subì una sostanziale modifica: non si provvedeva, infatti, all’erogazione di pensioni in senso stretto, ma di generiche sovvenzioni al verificarsi del rischio assicurato.
L’ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) nasce nel 1947 per gestire la previdenza a favore dei lavoratori dello spettacolo che per le loro particolari caratteristiche occupazionali ed economiche (saltuarietà e incertezza della prestazione, debolezza economica e contributiva) non possono essere tutelati da fondo pensionistico obbligatorio dell’INPS o da altre Casse.
L’ENPALS, quindi, provvede alla riscossione dei contributi previdenziali dei propri iscritti ed eroga la pensione di vecchiaia, di invalidità, di inabilità etc… Tali prestazioni sono simili a quelle erogate dall’INPS; l’unica prestazione esclusiva dell’ENPALS è la pensione di “inabilità specifica” riservata a particolari categorie di lavoratori (ballerini, trapezisti etc…) per i quali è prevista la tutela della perdita della capacità di lavoro riferita specificatamente all’attività professionale svolta, in modo tale che lo stato invalidante non consente la prosecuzione di tale attività.
L’ENPALS inoltre si occupa del rilascio del certificato di agibilità, nessun artista può esibirsi in pubblico se non è in possesso di questa documentazione.
La legge vieta di far esibire artisti privi di tale certificato, in modo tale da tutelare maggiormente questa categoria di lavoratori che a causa delle peculiarità del lavoro svolto, potrebbe ritrovarsi priva di protezione sociale (previdenziale ed assistenziale). Il certificato di agibilità deve essere rilasciato esclusivamente in relazione ad uno specifico evento ed ogni volta che l’artista si vuole esibire deve chiedere in anticipo l’agibilità ENPALS comunicando attraverso l’apposito modulo dove e quando effettuerà la serata.
Dal primo gennaio 1996 soltanto le società di persone e di capitali hanno il requisito per ottenere l’agibilità. È facile intuire, quindi che tutti coloro che hanno una posizione singola, ovvero non sono né soci né associati in cooperative, società o associazioni, non possono esibirsi in pubblico se non rischiando in prima persona.
Lo spettacolo di strada nell’ultimo decennio ha avuto sul territorio nazionale una diffusione impressionante come testimoniato da centinaia di manifestazioni disseminate per le province italiane. Quanto sopra ha portato uno sviluppo anche di contenuto, e non solo sotto il profilo artistico. Il valore intrinseco forse più importante del quale le fenomenologie dell’arte di strada sono portatrici, è la riconquista sociale degli spazi urbani, dei centri storici, delle isole pedonali, da parte delle comunità. Ed è in fondo per questo, per riscoprire la dimensione della comunicazione sociale diretta, per ripopolare i borghi e rianimare le piazze, i quartieri, i vicoli, i cortili, che tante amministrazioni pubbliche e tanti enti hanno investito con profitto nelle manifestazioni di questo tipo.
In seguito alla nascita di questo nuovo, capillare e vastissimo circuito, si sono create numerose compagnie: imprese e associazioni che producono, realizzano, promuovono, questo nuovo teatro urbano, senza aiuti istituzionali, contando sulle proprie forze e affermandosi grazie alla propria capacità e determinazione.
A fronte di questo neonato “settore” dello spettacolo popolare, che risponde ad una grande richiesta che viene principalmente dalla gente, dai cittadini dei paesi come delle città, l’unica legge del nostro ordinamento che riguarda gli artisti di strada, approntata settanta anni fa, in pieno periodo fascista, relega la questione ad un problema di “ordine pubblico”.
Anche se gli enti locali, le scuole di teatro, le associazioni di base, producono una grande mole di stage, laboratori, corsi sperimentali sul mimo, sul clown, sul teatro corporeo, sulla commedia dell’arte, sul teatro di figura, da parte dell’istituzione non sembra ci sia stata, nel corso degli anni, la minima volontà di promuovere queste iniziative, di qualificarle, di incentivarle e di coordinarle in una progettualità unitaria.
Proprio per questi motivi ed al fine di poter far valere efficacemente i propri diritti, gli artisti di strada hanno aderito alla FNAS (Federazione Nazionale arte di Strada).
Tale associazione a carattere nazionale si propone di riunire tutte le realtà dello spettacolo di strada italiano per perseguire un maggiore riconoscimento del loro valore presso le istituzioni dello Stato.
Si può aderire alla FNAS come Soci Ordinari (compagnie, associazioni), Soci Aderenti (singoli artisti) e Soci Promotori (Enti che promuovono l’arte di strada).
Tale Federazione fornisce diversi vantaggi e servizi tra cui assistenza fiscale, agevolazioni, sconti per costi e stage.
Grazie all’attività svolta dalla FNAS gli artisti di strada sono riconosciuti come categoria. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 06/04/20005 il contenuto di un’istanza che la FNAS ha presentato al Ministero, da cui si evince che lo spettacolo di strada, se esercitato con un’apposita licenza rilasciata dal Comune di Residenza, rientra a tutti gli effetti nella legislazione dello spettacolo viaggiante insieme alle giostre e ai circhi. Questo fa in modo che chi esercita con la propria licenza e partita Iva come artista singolo, non sia più “soggetto ENPALS” ma “soggetto INPS” e possa pagare i contributi che gli verranno riconosciuti a prescindere dalle giornate lavorative svolte.
Per le associazioni culturali, i soci (che si qualificano come co-titolari della licenza) non dovranno più ottenere nessun “nulla osta” dall’ENPALS per l’attività svolta dall’associazione stessa, se e in quanto amatoriale.
L’attività a “cappello” continuerà ad essere svolta in forma libera nelle piazze senza l’ausilio della licenza come previsto dal DPR. del 28 maggio 2001 n. 311.
Tale decreto all’articolo 6 abroga i commi primo e secondo dell’art. 121 del TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ben noto a chi lavora in strada in quanto sulla sua base andavano effettuate le richieste di iscrizione al Registro dei Mestieri Girovaghi e le richieste di permesso per le esibizioni. La sua pubblicazione avvenuta il 2 agosto 2001 sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 prevede la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal TULPS, e per questo si suppone che i Comuni adottino, regolamenti atti a semplificare le procedure di concessione degli spazi per lo spettacolo di strada.